Sez. L, Sentenza n. 7543 del 09/07/1993 (Rv. 483066 - 01)
Professionisti - Geometri | Iscrizione nell'albo professionale - Conseguente iscrizione alla Cassa di previdenza - Obbligatorietà ex art. 1 legge n. 37 del 1967 - Effettivo svolgimento della professione - Irrilevanza.
Professionisti - Geometri
L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale, innovando la normativa precedente, prevede come obbligatoria l'iscrizione alla Cassa medesima di tutti gli iscritti nell'albo professionale, comporta che il diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/10/1955 num. 990 CORTE COST., Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)