Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022 (Rv. 665731 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa dei geometri liberi professionisti - Obbligatorietà dell'iscrizione - Presupposti - Iscrizione all'albo professionale - Sufficienza - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.
Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)