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Sez. 5, Sentenza n. 31694 del 07/06/2024 Ud. (dep. 02/08/2024) Rv. 286780-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Art. 190-bis, cod. proc. pen. - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. - Successivo mutamento del giudice ovvero dei componenti del collegio - Nuovo esame - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286780-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la prova riassunta in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deve necessariamente essere raccolta una seconda volta quando muti la persona fisica del giudice di secondo grado o dei componenti del collegio giudicante. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, sussiste l'onere della parte di indicare le ragioni poste a fondamento dell'esigenza di rinnovazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)