Sez. 1 - , Sentenza n. 4059 del 31/01/2018 Ud. (dep. 28/01/2019) Rv. 276396 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Art. 190-bis cod. proc. pen. - Mutamento del giudice - Acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni rese nello stesso processo innanzi ad un diverso giudice - Questione di legittimità incostituzionale - Manifesta infondatezza.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 della Costituzione - nella parte in cui consente l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dinanzi a giudice persona fisica diverso da quello successivamente chiamato a decidere - atteso che tale peculiare regime si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente stringente nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), e che si tratta di dichiarazioni provenienti da persone già debitamente esaminate e controesaminate dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)