Sez. 3, Sentenza n. 2856 del 29/10/1963 (Rv. 264428 - 01)
COMODATO - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMODATARIO - IN GENERE - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGO - ONERE DELLA PROVA - FATTO DELLA CONSEGNA - INSUFFICIENZA.*
COMODATO - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMODATARIO - IN GENERE - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGO - ONERE DELLA PROVA - FATTO DELLA CONSEGNA - INSUFFICIENZA.*
La prova dell'assunzione dell'Obbligo di restituire la cosa che si assume data in comodato e della quale si chiede la restituzione dev'essere fornita dall'attore, non potendosi presumere esistente nel fatto della consegna, che puo trarre origine da rapporti giuridici diversi. (Conf 1567'61' 3684'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)