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Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 12/05/2003 (Rv. 562884 - 01)

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Azione proposta dal comodante - Onere della prova - Portata - Spettanza.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562884-01

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA

In tema di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietà su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)