Sez. 5, Sentenza n. 15252 del 12/09/2012 (Rv. 623680 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione - A persona giuridica - Atto impositivo - Notifica eseguita presso la sede dell'ente con erronea indicazione del nome del legale rappresentante - Inesistenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La notifica di un atto impositivo eseguita presso la sede della società destinataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al legale rappresentante, non è inesistente per la sola erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante, poiché l'inesistenza della notificazione si ha quando questa sia effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 7 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 7 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)