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Sez. 5, Sentenza n. 15252 del 12/09/2012 (Rv. 623680 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione - A persona giuridica - Atto impositivo - Notifica eseguita presso la sede dell'ente con erronea indicazione del nome del legale rappresentante - Inesistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623680-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La notifica di un atto impositivo eseguita presso la sede della società destinataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al legale rappresentante, non è inesistente per la sola erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante, poiché l'inesistenza della notificazione si ha quando questa sia effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 7 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 7 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)