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Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 11/06/2004 (Rv. 573622 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notificazione da eseguire alla parte personalmente - Notificazione eseguita nella sede legale a mani di persona all'uopo incaricata - Nullità - Esecuzione della notifica nella sede legale a mani proprie del legale rappresentante - Validità.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573622-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La notifica della sentenza personalmente alla parte che sia una persona giuridica deve essere eseguita nella sede legale a mani proprie del legale rappresentante, anche se, ove effettuata nella stessa sede a mani di persona incaricata di ricevere le notificazioni - ovverosia in un luogo e a persona aventi un certo collegamento con il destinatario dell'atto -, la notifica non è inesistente ma viziata da nullità, e impone la sua rinnovazione alla parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)