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Sez. U - , Sentenza n. 16984 del 25/06/2019 (Rv. 654371 - 03)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Previsione normativa di un unico grado di merito - Violazione dell’art. 2 del protocollo n. 7 allegato alla CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654371-03

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, è manifestamente infondata la questione concernente la violazione dell'art. 2 del protocollo n. 7 allegato alla C.E.D.U. - che garantisce ad ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale il diritto a far esaminare la dichiarazione di colpevolezza da una giurisdizione superiore - sollevata in relazione alla mancata previsione di un doppio grado di giurisdizione di merito, atteso che trattasi di disposizione specificamente dettata per la "materia penale" e non estensibile alla materia disciplinare, e che la garanzia del ricorso per cassazione, assicurata dall'art. 111 Cost., soddisfa comunque la garanzia del riesame - sia pure limitatamente alle questioni di diritto - della sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)