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Sez. L, Sentenza n. 1143 del 05/02/1987 (Rv. 450706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - NORMA COLLETTIVA STATUENTE LA LICEITÀ DEL LICENZIAMENTO PER IL PROTRARSI DELLA MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI COMPOSTO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON LA LEGGE N. 604 DEL 1966 O CON LO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - NORMA COLLETTIVA STATUENTE LA LICEITÀ DEL LICENZIAMENTO PER IL PROTRARSI DELLA MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI COMPOSTO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON LA LEGGE N. 604 DEL 1966 O CON LO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*

La norma del contratto collettivo la quale consenta il licenziamento del lavoratore per il solo fatto del protrarsi dello stato di malattia oltre un determinato periodo, a prescindere da ogni valutazione dei suoi effetti sulle esigenze dell'impresa, integra una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., anche dopo l'entrata in vigore delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300. Tali leggi, infatti, introducendo in una nuova disciplina in relazione al licenziamento prima regolato dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e cioè con riferimento ad un comportamento volontario e responsabile del lavoratore come causa di recesso dell'imprenditore, non hanno portato alcuna innovazione rispetto alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro previste dal citato art. 2110 cod. civ.. (Conf 1277/80, mass n 404775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)