Sez. 1, Sentenza n. 6127 del 18/06/1990 (Rv. 467814 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - IN GENERE - TASSA DI CONSOLIDAZIONE - USUFRUTTO COSTITUITO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634 - CONSOLIDAZIONE VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - IN GENERE - TASSA DI CONSOLIDAZIONE - USUFRUTTO COSTITUITO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634 - CONSOLIDAZIONE VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
In base all'art. 6 del 6 gennaio 1986 n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986 n. 60), integralmente riportato nell'art. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nuovo testo unico delle Disposizioni concernenti l'imposta di registro) che costituisce ius superveniens a carattere innovativo applicabile anche di ufficio nel giudizio di legittimità ai rapporti ancora in corso, nel caso di trasferimento a titolo oneroso della nuda proprietà posto in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la riunione all'usufrutto non dà luogo all'imposta di consolidazione prevista dall'art. 21 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 quando si verifichi successivamente a tale data.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 6, Legge 07/03/1986 num. 60 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)