Sez. 5, Sentenza n. 14771 del 15/11/2000 (Rv. 541694 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà - Disciplina transitoria prevista dall'art. 80, secondo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Limiti - Riferibilità anche alle ipotesi di consolidazione derivanti da atti di trasferimento gratuito o per causa di morte - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la norma transitoria di cui all'art. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (che conferma integralmente la disposizione già contenuta nell'art. 6 del D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986 n. 60)è riferibile, anche per quanto concerne il divieto di rimborso delle imposte già pagate ed il termine di presentazione del ricorso, alle sole consolidazioni di usufrutto derivanti da atti a titolo oneroso, non anche alle ipotesi di consolidazione derivanti da atti di trasferimento gratuito o per causa di morte, contemplate invece dall'art 61 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, che ha innovato il quadro normativo (con riferimento alle successioni aperte ed alle donazioni fatte dal primo gennaio 1991).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 6, Legge 07/03/1986 num. 60 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 80 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 61, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)