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Sez. L, Sentenza n. 6397 del 25/11/1982 (Rv. 424020 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - CASSA DI PREVIDENZA - ISCRIZIONE E GODIMENTO DEI RELATIVI DIRITTI - REQUISITI - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 37 DEL 1967 - EFFETTI - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 990 DEL 1955 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424020-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - CASSA DI PREVIDENZA - ISCRIZIONE E GODIMENTO DEI RELATIVI DIRITTI - REQUISITI - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 37 DEL 1967 - EFFETTI - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 990 DEL 1955 - CONSEGUENZE.*

L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37 non stabilisce, per la iscrizione alla cassa di previdenza dei Geometri e per il godimento dei relativi diritti, fra cui quello previsto dal successivo art. 36 di riscattare, ai fini pensionistici, fino a venti annualità già trascorse, altro requisito che quello della formale iscrizione dell'interessato nel relativo albo professionale, con la conseguenza che, con l'introduzione di tale disciplina, è rimasta abrogata la precedente norma della legge 24 ottobre 1955 n. 990, che, per i riscatti in essa previsti, richiedeva, invece, anche l'effettività, nel periodo in questione, dell'Esercizio professionale. Pertanto, la contestazione da parte della cassa di previdenza della legittimazione di un geometra alla pretesa di prestazioni previdenziali può fondarsi non sull'inesistenza o insufficienza del detto effettivo Esercizio, ma solo sull'illegittimità dell'iscrizione all'albo, senza differenza fra i casi in cui essa sia stata fatta in via normale o in via di regolarizzazione tardiva. (Conf 724/81, mass n 411196).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36, Legge 24/10/1955 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)