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Sez. L, Sentenza n. 724 del 30/01/1981 (Rv. 411196 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - DEI GEOMETRI - ISCRIZIONE ALLA CASSA E GODIMENTO DEI RELATIVI DIRITTI - REQUISITI - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 37 DEL 1967 - CARATTERE INNOVATIVO - FORMALE ISCRIZIONE DELLO INTERESSATO SUL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE - SUFFICIENZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DELLA CASSA PREDETTA DELLA LEGITTIMAZIONE DI UN GEOMETRA ALLA PRETESA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI FONDATA SULL'INESISTENZA O INSUFFICIENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO PROFESSIONALE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1981-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411196-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - DEI GEOMETRI - ISCRIZIONE ALLA CASSA E GODIMENTO DEI RELATIVI DIRITTI - REQUISITI - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 37 DEL 1967 - CARATTERE INNOVATIVO - FORMALE ISCRIZIONE DELLO INTERESSATO SUL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE - SUFFICIENZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DELLA CASSA PREDETTA DELLA LEGITTIMAZIONE DI UN GEOMETRA ALLA PRETESA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI FONDATA SULL'INESISTENZA O INSUFFICIENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO PROFESSIONALE - INIDONEITA.*

L'art 1 della legge 4 febbraio 1967 n 37 non stabilisce per la iscrizione alla cassa di previdenza dei Geometri e per il godimento dei relativi diritti - fra cui quello previsto dal successivo art 36 di riscattare, ai fini pensionistici, sino a venti annualita gia trascorse - altro requisito che quello della formale iscrizione dell'interessato nel relativo albo professionale, con la conseguenza che, con l'introduzione di tale disciplina, e rimasta abrogata la precedente norma della legge 24 ottobre 1955 n 990, che, per i riscatti in essa previsti richiedeva, invece, anche l'effettivita, nel periodo in questione, dell'Esercizio professionale. Pertanto, la contestazione da parte della cassa di previdenza della legittimazione di un geometra alla pretesa di prestazioni previdenziali puo fondarsi non sull'inesistenza o insufficienza del detto effettivo Esercizio, ma solo sulla illegittimita della iscrizione all'albo, senza differenza tra i casi in cui essa sia stata fatta in via normale o in via di regolarizzazione tardiva. (V 4305/80, mass n 408175; (V 4677/79, mass n 401222; (V 761/77, mass n 384358; (V 2352/75, mass n 376205).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 24/10/1955 num. 990 CORTE COST., Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)