diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 24/07/1976 (Rv. 381735 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PRESCRIZIONE DI DISTANZA SUPERIORE AI TRE METRI - EFFETTI - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - MISURA PRESCRITTA DAL COD CIVILE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381735-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PRESCRIZIONE DI DISTANZA SUPERIORE AI TRE METRI - EFFETTI - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - MISURA PRESCRITTA DAL COD CIVILE - APPLICABILITA.*

Dall'esistenza, in un regolamento comunale edilizio, di una norma che stabilisca una distanza tra le costruzioni superiore a quella di tre metri prescritta dall'art 873 del cod civ non deriva che la distanza minima, dal confine, per l'apertura di finestre o balconi debba ritenersi stabilita nella meta di quella anzidetta, anzicche nella misura di un metro e mezzo, prevista dall'art 905 cod civ. (V 3038/74, mass n 371494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)