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Sez. 2, Sentenza n. 3038 del 22/10/1974 (Rv. 371494 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - PREVISIONE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DELL'OBBLIGO DI UNA DISTANZA SUPERIORE A TRE METRI TRA LE COSTRUZIONI - DISTANZA DELLE VEDUTE DAL CONFINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1974-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371494-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - PREVISIONE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DELL'OBBLIGO DI UNA DISTANZA SUPERIORE A TRE METRI TRA LE COSTRUZIONI - DISTANZA DELLE VEDUTE DAL CONFINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Dall'esistenza in un regolamento comunale edilizio di una norma che stabilisca una distanza fra le costruzioni superiore a quella di tre metri prescritta dall'art 873 cod civ non deriva che la distanza minima dal confine per l'apertura di vedute o balconi debba ritenersi stabilita nella meta di quella anzidetta, anziche nella misura di un metro e mezzo, posta dall'art 905 cod civ. (V 2760'73, mass n 366295).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)