Sez. 1, Sentenza n. 8837 del 30/04/2015 (Rv. 635130 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione - Art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Sentenza n. 442 del 1993 della Corte costituzionale - Rilevanza del vincolo espropriativo - Esclusione - Rilevanza delle possibilità esistenti al momento del decreto di espropriazione - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, l'art. 5 bis, comma 3, della legge 8 agosto 1992, n. 359 - secondo cui la valutazione dell'edificabilità dell'area espropriata deve computare le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione - per poter essere considerato conforme a Costituzione, anche alla luce dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 442 del 1993, va inteso nel senso della totale ininfluenza di tale vincolo sulla stima dell'area medesima, mentre non esclude che detta stima sia da rapportarsi al momento del verificarsi della vicenda ablativa, senza trascurare l'eventuale insorgenza o l'eventuale incremento di quelle possibilità fino alla data della pronuncia del decreto traslativo della proprietà.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)