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Sez. 1, Sentenza n. 4130 del 21/03/2003 (Rv. 561285 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione - Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Sentenza n. 442 del 1993 della Corte Cost. - Rilevanza del vincolo espropriativo - Esclusione - Rilevanza delle possibilità esistenti al momento del decreto di espropriazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561285-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, la norma dell'art. 5 bis terzo comma della legge 8 agosto 1992 n. 359 - secondo cui la valutazione dell'edificabilità dell'area espropriata deve computare le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione - anche alla luce dei rilievi svolti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 16 dicembre 1993 n. 442, per poter essere considerata conforme a Costituzione, va intesa nel senso della totale ininfluenza di tale vincolo sulla stima dell'area medesima, mentre non esclude che detta stima sia da rapportarsi al momento del verificarsi della vicenda ablativa, senza trascurare l'eventuale insorgenza o l'eventuale incremento di quelle possibilità fino alla data della pronuncia del decreto traslativo della proprietà.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)