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Sez. L, Sentenza n. 3206 del 09/10/1975 (Rv. 377321 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - RATE DI PENSIONE - ARRETRATI - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'OBBLIGO DELL'INPS - ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377321-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - RATE DI PENSIONE - ARRETRATI - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'OBBLIGO DELL'INPS - ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La sentenza che affermi l'Obbligo dell'INPS di corrispondere allo assicurato alcuni ratei arretrati di pensione, da determinarsi sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, e suscettibile, ove passata in giudicato, di costituire titolo idoneo per l'esecuzione forzata, quando l'ammontare dei ratei, ancorche non indicato nella sentenza medesima, sia computabile attraverso un'operazione meramente aritmetica, per essere stata l'entita della predetta retribuzione oggetto della decisione, o comunque assunta premessa necessaria della stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)