Sez. L, Sentenza n. 4315 del 02/07/1981 (Rv. 414998 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 NONCHE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE DAL LICENZIAMENTO ALLA REINTEGRAZIONE - ESECUTIVITA - SUSSISTENZA - MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL QUANTUM - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 NONCHE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE DAL LICENZIAMENTO ALLA REINTEGRAZIONE - ESECUTIVITA - SUSSISTENZA - MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL QUANTUM - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La sentenza con la quale sia stata ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e pronunziata la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni nella misura di cinque mensilita di retribuzione (art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300) nonche al pagamento delle retribuzioni relative al periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento e quella dell'effettiva reintegrazione, sebbene non determini complessivamente nel quantum l'entita di siffatta condanna, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dello art 474 cod proc civ qualora contenga l'accertamento - anche sotto il profilo della mera constatazione dell'assenza di contestazioni al riguardo - dell'entita della retribuzione cui ragguagliare i provvedimenti economici suddetti, poiche in tal caso puo procedersi alla Determinazione del credito, per cui si agisce in executivis, per mezzo di un mero calcolo aritmetico e sulla base di dati certi e positivi, tutti contenuti nel titolo fatto valere, il che e sufficiente ad integrare il requisito della liquidita di cui e menzione nel citato art 474. (V 3206/75, mass n 377321; (V 1298/70, mass n 347003).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)