Sez. 4, Sentenza n. 370 del 03/02/1998 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210624 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Onere della prova - Poteri istruttori del giudice - Condizioni - Rilevanza del mezzo istruttorio - Fattispecie: acquisizione dell'intero fascicolo processuale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente e a tutto spiano ma in vista di una indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico. (Fattispecie in cui la C.S. ha giudicato incensurabile la decisione della Corte di appello di non acquisire l'intero fascicolo processuale, sollecitato con una richiesta generica e quindi irrilevante, ritenendo che risultassero dagli atti gli estremi dell'ingiustizia della detenzione subita dall'istante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)