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Sez. 3, Sentenza n. 176 del 31/01/1962 (Rv. 250271 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA CIVILE - SOSPENSIONE - COMUNICAZIONE DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO O DELL'AZIONE DA LUI PROPOSTA ALL'ASSICURATORE - LIBERTA DI FORMA - LEGITTIMAZIONE - DANNEGGIATO TITOLARE DI CREDITO ILLIQUIDO PER SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250271-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA CIVILE - SOSPENSIONE - COMUNICAZIONE DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO O DELL'AZIONE DA LUI PROPOSTA ALL'ASSICURATORE - LIBERTA DI FORMA - LEGITTIMAZIONE - DANNEGGIATO TITOLARE DI CREDITO ILLIQUIDO PER SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA.*

In ordine alla comunicazione all'assicuratore della responsabilita civile della richiesta del terzo danneggiato o dell'Azione da questo proposta, ai fini della sospensione del corso della prescrizione finche il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto dello stesso non sia prescritto (comunicazione che non e un atto di Costituzione in mora) la legge (art 2952, quarto comma cod civ) non richiede alcuna particolare formalita, e non esige la provenienza di essa dall'assicurato. Anche il danneggiato che sia creditore illiquido dell'autore del danno in forza di sentenza di condanna generica, e legittimato, quindi, surrogandosi al debitore inerte, ad effettuare tale comunicazione all'assicuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)