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Sez. 3 - , Sentenza n. 20975 del 23/08/2018 (Rv. 650323 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Diritto al rimborso in favore dell'assicurato - Sospensione del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c. - Comunicazione all'assicuratore dell'azione proposta dal terzo danneggiato - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650323-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c., integrando comunicazione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la lettera con la quale l'assicurato, che in precedenza abbia notiziato l'assicuratore di un sinistro, comunichi la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari, con indicazione nell'oggetto del danneggiato (nella specie, gli eredi della persona deceduta a causa del sinistro) nonché della propria responsabilità professionale (nella specie, sanitaria), precisando, altresì, che la comunicazione è fatta "per le competenze del caso".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)