Sez. 5, Sentenza n. 6476 del 06/05/2002 (Rv. 554152 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA | Importazione senza pagamento dell'imposta oltre il limite consentito - Sanzioni - Sanatoria delle irregolarità formali ex art. 21 del D.L. n. 69 del 1989 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
In tema di IVA all'importazione, l'importazione senza pagamento d'imposta oltre il limite consentito (art. 70, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) costituisce infrazione che ha diretta rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta stessa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), il quale concerne la sanatoria di irregolarità e violazioni formali non rilevanti per la determinazione dell'imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)