Sez. 5, Sentenza n. 2027 del 11/02/2003 (Rv. 560395 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono stabilito dal D.L. n. 69 del 1989 conv. in legge n. 154 del 1989 - Irregolarità, infrazioni e inosservanze sanabili ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 69 - Criterio distintivo - Definizione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di sanatoria fiscale, concessa con il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1989, n. 154, il criterio per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali è consentita la definizione agevolata, stabilito nell'art. 21 del D.L. n. 69 del 1989, consiste nell'idoneità (o meno) delle violazioni a impedire o a comportare una diversa determinazione del reddito o dell'imposta diretta. Nel caso che tale accertamento sia oggettivamente precluso all'Amministrazione, si versa in una ipotesi di irregolarità sostanziale, che non è suscettibile di <sanatoria>.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 07/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)