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Sez. 1 - , Sentenza n. 11444 del 10/05/2017 (Rv. 644073 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vincoli di destinazione ex art. 2 della l. n. 1187 del 1968 - Temporaneità - Reiterazione dei vincoli - Superamento del limite temporale tollerabile - Diritto all’indennizzo - Vincoli non soggetti a decadenza - Vincoli conformativi e paesistici - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644073-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In materia urbanistica, l'indennizzo per i vincoli ex art. 2 della l. n. 1187 del 1968 è dovuto quando la reiterazione dopo la loro decadenza, disposta dall'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, determini il superamento della durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene. Pertanto, non sono indennizzabili i vincoli urbanistici che non sono soggetti a decadenza, quali quelli posti a carico di intere categorie di beni, come i vincoli di tipo conformativo e paesistici.

Riferimenti normativi: Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)