Sez. 1, Sentenza n. 8530 del 09/04/2010 (Rv. 613180 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Vincoli di destinazione ex art. 2 della legge n. 1187 del 1968 - Temporaneità - Scadenza del quinquennio - Omessa reiterazione o pianificazione - Lesione dell'interesse legittimo del privato alla ripianificazione - Conseguenze - Area priva di un valore effettivo di mercato - Danno patrimoniale - Sussistenza - Prova presuntiva - Sufficienza - Liquidazione - Criteri.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In materia urbanistica, poiché la potestà dei Comuni d'imporre vincoli preordinati all'esproprio o all'inedificabilità non è illimitata, decadendo tali vincoli, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, al termine del quinquennio, si determina, in caso di mancata reiterazione dei vincoli pregressi o di mancato inserimento dei terreni nell'ambito di una precisa pianificazione conformativa, una condizione di "vuoto urbanistico", disciplinata dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, dovuta alla violazione dell'obbligo di ripianificazione incombente sulla P.A., dalla quale consegue la lesione di un interesse legittimo produttivo di un danno patrimoniale, derivante, in via presuntiva, dal fatto che l'area, lasciata fuori da qualsiasi pianificazione urbanistica, sia rimasta priva di un effettivo mercato, e liquidabile in via equitativa anche avvalendosi dei suggerimenti dati al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1979 ai fini dell'individuazione dei criteri utili per la determinazione dell'indennizzo per la legittima reiterazione del vincolo, da adattarsi al caso concreto.
Riferimenti normativi: Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)