Sez. 1, Ordinanza n. 13479 del 20/05/2025 (Rv. 674728-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Art. 118, comma 2, l.fall. - Controversie relative a beni da trasformare in denaro - Revocatoria ordinaria e fallimentare - Applicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 118 com. 1 lett. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 118 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)