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Sez. 1, Ordinanza n. 10893 del 23/04/2024 (Rv. 671103-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Azione revocatoria fallimentare - Giudizio pendente - Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo - Art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671103-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi.

Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 118 com. 2, Legge Falliment. art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)