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Sez. 3, Sentenza n. 1015 del 21/04/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131941 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE- ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZE CHE AMMETTONO O RESPINGONO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INOPPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131941-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE- ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZE CHE AMMETTONO O RESPINGONO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INOPPUGNABILITA.*

Le ordinanze che ammettono o respingono la Costituzione di parte civile non sono impugnabili, sia che si contesti la soggettivita del diritto a costituirsi, sia che si contesti la rappresentanza dell'avente diritto o le formalita della Costituzione, e cio a norma dell'art 190 cod proc pen che stabilisce l'impugnabilita dei provvedimenti del giudice soltanto nel caso in cui la legge lo preveda, e degli artt 97 e segg 190, 200, 438 stesso codice, che non prevedono impugnazione alcuna per dette ordinanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)