Sez. 3, Sentenza n. 1015 del 21/04/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131941 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE- ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZE CHE AMMETTONO O RESPINGONO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INOPPUGNABILITA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE- ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZE CHE AMMETTONO O RESPINGONO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INOPPUGNABILITA.*
Le ordinanze che ammettono o respingono la Costituzione di parte civile non sono impugnabili, sia che si contesti la soggettivita del diritto a costituirsi, sia che si contesti la rappresentanza dell'avente diritto o le formalita della Costituzione, e cio a norma dell'art 190 cod proc pen che stabilisce l'impugnabilita dei provvedimenti del giudice soltanto nel caso in cui la legge lo preveda, e degli artt 97 e segg 190, 200, 438 stesso codice, che non prevedono impugnazione alcuna per dette ordinanze.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)