Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 01/12/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141133 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1952 N 645 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 7, 18, 21 E 49 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1952 N 645 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 7, 18, 21 E 49 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale degli artt 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n 645 in relazione agli artt 3, 7, 18 e 49 della Costituzione nella parte in cui prevedono e puniscono attivita che attengono a manifestazioni di pensiero e propaganda politica svolte senza l'uso della violenza. Invero, le liberta di riunione e di associazione trovano proprio un limite nella XII disposizione transitoria della Costituzione con cui si vieta la riorganizzazione - sotto qualsiasi Forma - del disciolto partito fascista e dunque logicamente anche l'associazione diretta a tal fine. (nella specie si e poi precisato che la diversa angolazione della legittimita delle citate norme in relazione all'art 21 della Costituzione si risolve in una questione gia ritenuta, sia pure implicitamente, infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n 1 del 1957).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 7, Costituzione art. 18, Costituzione art. 21, Costituzione art. 49, Legge 20/06/1952 num. 645 art. 1, Legge 20/06/1952 num. 645 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)