Sez. 3, Sentenza n. 863 del 28/03/1970 (Rv. 346223 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INDICAZIONE DEL PETITUM - SUFFICIENZA - MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE GIUSTIFICATIVE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INDICAZIONE DEL PETITUM - SUFFICIENZA - MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE GIUSTIFICATIVE - IRRILEVANZA.*
La parte puo limitarsi a chiedere in giudizio l'attribuzione di un bene della vita (petitum) quale effetto di un determinato comportamento illegittimo dell'altra parte (titolo della domanda), pur non indicando o indicando erroneamente la ragione giuridica che legittima tale richiesta, essendo riservato al giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento o il rigetto della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)