Sez. 3, Sentenza n. 4880 del 15/07/1983 (Rv. 429770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA CAUSA PETENDI - OMESSA O ERRONEA INDICAZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE POSTE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - POTERI DEL GIUDICE - IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA GIUSTIFICATRICE DELL'ACCOGLIMENTO O DEL RIGETTO DELLA DOMANDA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA CAUSA PETENDI - OMESSA O ERRONEA INDICAZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE POSTE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - POTERI DEL GIUDICE - IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA GIUSTIFICATRICE DELL'ACCOGLIMENTO O DEL RIGETTO DELLA DOMANDA.*
La parte può non indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda, essendo riservato al giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica lo accoglimento o il rigetto della domanda stessa, lasciando immutati i presupposti di fatto dedotti a sostegno del petitum. (V 1568/72, mass n 358299; (V 863/70, mass n 346223).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)