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Sez. 1, Sentenza n. 9246 del 07/06/2012 (Rv. 623158 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Variante al progetto o ritardata approvazione di perizia di variante - Facoltà dell'appaltatore di sospendere i lavori - Esclusione - Diritto al risarcimento dei danni - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623158-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'appaltatore di opere pubbliche non ha facoltà di sospendere i lavori quando ravvisi la necessità di una variante al progetto originario, se non vi è alcuna necessità di ordine tecnico che impedisca la prosecuzione dei lavori progettati, e non ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti a tale volontaria sospensione, ancorché la richiesta variante sia successivamente adottata dalla stazione appaltante e approvata dalle autorità competenti, atteso che tale approvazione non ha il valore di una ratifica della sospensione unilateralmente adottata dall'appaltatore; analogamente, il ritardo nell'approvazione di una perizia di variante non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendo egli legittimamente sospendere l'esecuzione dei lavori.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)