Sez. 1, Sentenza n. 9794 del 18/11/1994 (Rv. 488714 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Variante al progetto originario - Necessità ravvisata dall'appaltatore - Facoltà dello stesso di sospendere i lavori - Esclusione - Danni conseguenti alla volontaria sospensione dei lavori - Risarcimento - Ammissibilità - Esclusione - Variante richiesta - Successiva adozione e approvazione - Irrilevanza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
L'appaltatore di opere pubbliche non ha facoltà di sospendere i lavori quando ravvisi la necessità di una variante al progetto originario, se non vi è alcuna necessità di ordine tecnico che impedisca la prosecuzione dei lavori progettati, e non ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti a tale volontaria sospensione, ancorché la richiesta variante sia successivamente adottata dalla stazione appaltante e approvata dalle autorità competenti atteso che tale approvazione non ha il valore di una ratifica della sospensione unilateralmente adottata dall'appaltatore.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 16, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)