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Sez. U, Ordinanza n. 960 del 02/12/1994 (Rv. 488987 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense irrogativi di sanzioni disciplinari - Esecuzione - Domanda di sospensione contestuale al ricorso alle S.U. della Corte di Cassazione - Trattazione in camera di consiglio prima della scadenza dei termini per la costituzione delle controparti, senza notificazione delle conclusioni del P.M. e senza avviso del giorno dell'adunanza - Ammissibilità - Funzione.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488987-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il principio generale dell'ordinamento giuridico, per il quale i provvedimenti cautelari possono essere adottati anche "inaudita altera parte" quando la convocazione dei controinteressati potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, deve ritenersi operante anche in tema di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense irrogativi di sanzioni disciplinari, chiesta dall'interessato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contestualmente al ricorso avverso la decisione impugnata (art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 come modificato dalla legge 15 novembre 1973 n. 738), con la conseguenza che - attese le peculiarità del giudizio di legittimità - è consentito alla Corte, una volta sentito il P.M., fissare la trattazione del ricorso in camera di consiglio anche se non siano scaduti i termini per la costituzione delle controparti, senza procedere ad alcuna notificazione alle parti delle conclusioni del P.M. e senza neppure avvertirle del giorno dell'adunanza, e ciò allo scopo di garantire al professionista una immediata decisione sull'istanza di provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 15/11/1973 num. 738, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)