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Sez. U, Sentenza n. 28505 del 23/12/2005 (Rv. 587955 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sanzioni disciplinari - Fatto costituente reato - Pendenza di procedimento penale - Art. 43, terzo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933 - Portata - Attribuzione al consiglio dell'ordine del potere di disporre in via cautelativa la sospensione dalla attività professionale - Valutazione autonoma dall'indagine demandata al giudice penale della incompatibilità dell'addebito con l'esercizio della professione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587955-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In caso di procedimento penale a carico di avvocato, l'art. 43, terzo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conferisce al consiglio dell'ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall'attività professionale, sulla base di una valutazione d'incompatibilità dell'addebito con l'esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell'incolpazione, riservata al giudice penale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)