Sez. 5 - , Sentenza n. 23872 del 29/10/2020 (Rv. 659644 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito d'impresa - Interessi passivi - Deducibilità - Previsione contenuta nell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Generica correlazione con l’attività d’impresa - Operazione elusiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, con riguardo agli oneri deducibili, l'inerenza degli interessi passivi, sia pure intesa come "generica" correlazione all'attività di impresa, ex art. 75, comma 5, TUIR, implica necessariamente che l'operazione che ha ingenerato tale componente negativo non sia qualificabile come elusiva, ovvero contrastante con il generale divieto dell'abuso del diritto.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)