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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19430 del 20/07/2018 (Rv. 649779 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Canoni percepiti per l'affitto dell'azienda - Unicità dell'azienda - Reddito d'impresa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Interessi passivi - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649779-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI

In tema di I.R.P.E.F., l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo: pertanto, poiché ai sensi degli artt. 63 e 75 del t.u.i.r., occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo deducibile - che non può riferirsi ad un reddito "ontologicamente" diverso, perché estraneo alla stessa attività d'impresa -, la deducibilità degli interessi passivi, legittima ove essi siano sostenuti in presenza ed in funzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, intesa come organizzazione di uomini e mezzi, va esclusa, per il venir meno della "ratio" della previsione, quando tale attività sia, a tutti gli effetti, esercitata da un altro soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)