Sez. 1, Sentenza n. 5485 del 23/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996) Rv. 205946 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Riproposizione di questione di costituzionalità come unico motivo di ricorso - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione avente come unico motivo la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata dal giudice di merito, in quanto, assumendo la questione di legittimità costituzionale di una norma la caratteristica di pregiudizialità rispetto al procedimento in cui deve essere applicata, per sottintendere un rapporto di strumentalità tra la sua soluzione e quella relativa alla dipendente questione di merito, la medesima diventa irrilevante, nel giudizio di cassazione, in mancanza di contemporanea impugnativa del capo e del punto della sentenza di merito regolato dalla norma di riferimento, sui quali il giudice di legittimità non è chiamato a giudicare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)