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Sez. 1, Sentenza n. 4544 del 01/07/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208486 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Ricorso fondato solo sulla proposizione (o riproposizione) di questione di legittimità costituzionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208486-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

È ammissibile il ricorso per cassazione che sia fondato solo sulla proposizione (o riproposizione) di questione di legittimità costituzionale di una norma la cui applicazione venga in rilievo nel caso concreto. (Fattispecie relativa a riproposizione della questione di legittimità costituzionale delle norme in tema di misure di prevenzione che non consentono il riesame del sequestro previsto dalla legge n. 575 del 1965)

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)