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Sez. L, Sentenza n. 2745 del 18/03/1987 (Rv. 451861 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - DETERMINAZIONE - AZIONI DI REGRESSO VERSO IL DATORE DI LAVORO PENALMENTE RESPONSABILE - PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE DELLE COLPE PER FATTO DEL DANNEGGIATO - OPERATIVITÀ - LIMITI - MISURA DEL CREDITO VERSO IL TERZO RESPONSABILE CONVENUTO IN VIA SURROGATORIA - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONI DI INDENNITÀ INTRODOTTE DA NORME SUCCESSIVE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451861-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - DETERMINAZIONE - AZIONI DI REGRESSO VERSO IL DATORE DI LAVORO PENALMENTE RESPONSABILE - PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE DELLE COLPE PER FATTO DEL DANNEGGIATO - OPERATIVITÀ - LIMITI - MISURA DEL CREDITO VERSO IL TERZO RESPONSABILE CONVENUTO IN VIA SURROGATORIA - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONI DI INDENNITÀ INTRODOTTE DA NORME SUCCESSIVE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA.*

Il credito dell'Inail verso il responsabile civile di un infortunio sul lavoro per quanto corrisposto al lavoratore, è limitato dallo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto secondo le norme che disciplinano la responsabilità da fatto illecito. Conseguentemente il principio della compensazione delle colpe per fatto del danneggiato opera anche nell'ipotesi in cui l'istituto eserciti l'Azione di regresso verso un datore di lavoro penalmente responsabile del fatto, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, poiché tali norme non derogano ai principi generali in tema di Determinazione del risarcimento spettante all'infortunato. Peraltro, quando l'istituto agisce in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., verso il terzo responsabile, la misura del suo credito deve corrispondere al valore capitale della rendita dovuta all'infortunato, determinata al momento della liquidazione e quindi con la inclusione delle maggiorazioni di indennità introdotte da norme successive all'infortunio. (Conf 3277/81, mass n 413853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)