Sez. L, Sentenza n. 3277 del 18/05/1981 (Rv. 413853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - LIMITI QUANTITATIVI - AZIONE DI REGRESSO VERSO UN DATORE DI LAVORO PENALMENTE RESPONSABILE - PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE DELLE COLPE PER FATTO DEL DANNEGGIATO - OPERATIVITA - LIMITI - MISURA DEL CREDITO VERSO IL TERZO RESPONSABILE CONVENUTO IN VIA SURROGATORIA - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONI DI INDENNITA INTRODOTTE DA NORME SUCCESSIVE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - LIMITI QUANTITATIVI - AZIONE DI REGRESSO VERSO UN DATORE DI LAVORO PENALMENTE RESPONSABILE - PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE DELLE COLPE PER FATTO DEL DANNEGGIATO - OPERATIVITA - LIMITI - MISURA DEL CREDITO VERSO IL TERZO RESPONSABILE CONVENUTO IN VIA SURROGATORIA - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONI DI INDENNITA INTRODOTTE DA NORME SUCCESSIVE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA.*
Il credito dell'Inail verso il responsabile civile di un infortunio sul lavoro per quanto corrisposto al lavoratore, e limitato dallo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto secondo le norme che disciplinano la responsabilita da fatto illecito. Conseguentemente il principio della compensazione delle colpe per fatto del danneggiato opera anche nell'ipotesi in cui l'istituto eserciti l'Azione di regresso verso un datore di lavoro penalmente responsabile del fatto, ai sensi degli artt 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, poiche tali norme non derogano ai principi generali in tema di Determinazione del risarcimento spettante all'infortunato. Peraltro, quando l'istituto agisce in via surrogatoria, ai sensi dell'art 1916 cod civ, verso il terzo responsabile, la misura del suo credito deve corrispondere al valore capitale della rendita dovuta allo infortunato, determinata al momento della liquidazione e quindi con la inclusione delle maggiorazioni di indennita introdotte da norme successive all'infortunio. (V 3511/79, mass n 399926; (V 1252/74, mass n 369312).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)