Sez. L, Sentenza n. 1620 del 12/03/1982 (Rv. 419450 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - che riduce a due anni il periodo minimo (già di un quadriennio per l'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590) di coltivazione del fondo necessario per poter esercitare il diritto di prelazione - non ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, corretta la sentenza del merito che nega il diritto al riscatto, in relazione ad un fondo alienato prima dell'entrata in vigore della legge n. 817 del 1971, per mancata maturazione del periodo quadriennale anzidetto. (V 1051/77, mass n 384686).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)