Sez. 3, Sentenza n. 1051 del 16/03/1977 (Rv. 384686 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTO - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - ABBASSAMENTO A DUE ANNI DEL PERIODO MINIMO GIA QUADRIENNALE - EFFETTO RETROATTIVO DELL'ART 7 DELLA LEGGE N 817 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTO - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - ABBASSAMENTO A DUE ANNI DEL PERIODO MINIMO GIA QUADRIENNALE - EFFETTO RETROATTIVO DELL'ART 7 DELLA LEGGE N 817 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
Per l'art 11 disp prel cod civ, l'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817, che abbassa a due anni il periodo minimo (gia quadriennale per l'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590) di coltivazione del fondo per poter esercitare il riscatto agrario, non e retroattiva, onde deve essere confermata la sentenza del merito che nega il diritto al riscatto, esercitato prima dell'entrata in vigore della legge n 817 del 1971, per mancata maturazione del suddetto periodo quadriennale.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)