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Sez. 3, Sentenza n. 1051 del 16/03/1977 (Rv. 384686 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTO - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - ABBASSAMENTO A DUE ANNI DEL PERIODO MINIMO GIA QUADRIENNALE - EFFETTO RETROATTIVO DELL'ART 7 DELLA LEGGE N 817 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384686-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTO - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - ABBASSAMENTO A DUE ANNI DEL PERIODO MINIMO GIA QUADRIENNALE - EFFETTO RETROATTIVO DELL'ART 7 DELLA LEGGE N 817 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*

Per l'art 11 disp prel cod civ, l'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817, che abbassa a due anni il periodo minimo (gia quadriennale per l'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590) di coltivazione del fondo per poter esercitare il riscatto agrario, non e retroattiva, onde deve essere confermata la sentenza del merito che nega il diritto al riscatto, esercitato prima dell'entrata in vigore della legge n 817 del 1971, per mancata maturazione del suddetto periodo quadriennale.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)