Sez. 1, Sentenza n. 2798 del 05/06/1978 (Rv. 392221 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA PRELAZIONE NON SIMULTANEA ALLA CREAZIONE DEL DEBITO - AZIONE REVOCATORIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTESTUALITA LOGICA - NOZIONE - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI UN CREDITO O PROCURA ALL'INCASSO PREVISTE COME GARANZIA DI UN DEBITO - INTERDIPENDENZA E CORRELAZIONE CON LA DIVERSA GARANZIA DELLA CESSIONE DEL MEDESIMO CREDITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA PRELAZIONE NON SIMULTANEA ALLA CREAZIONE DEL DEBITO - AZIONE REVOCATORIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTESTUALITA LOGICA - NOZIONE - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI UN CREDITO O PROCURA ALL'INCASSO PREVISTE COME GARANZIA DI UN DEBITO - INTERDIPENDENZA E CORRELAZIONE CON LA DIVERSA GARANZIA DELLA CESSIONE DEL MEDESIMO CREDITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di revocatoria di Atti costitutivi di prelazione per debiti contestualmente creati, nel caso in cui la Costituzione della prelazione non sia simultanea alla creazione del debito, puo ravvisarsi fra le due operazioni una contestualita logica (che e egualmente sufficiente a ricondurre la fattispecie alla previsione dell'art 67, secondo comma legge fall), quando la prima sia concepita e voluta insieme con la seconda, sicche venga a realizzarsi fra l'una e l'altra uno specifico vincolo di interdipendenza e di correlazione. Quindi, per potersi ritenere che la successiva prelazione sia cosi correlata con la creazione del debito, e necessario che la prelazione concessa si identifichi con quella che e stata specificamente concordata in origine. Pertanto, ove come garanzia del debito sia stata prevista la delegazione di pagamento di un credito o una procura all'incasso, non puo ritenersi interdipendente e correlata ai fini della revocatoria ex art 67, secondo comma, legge fallimentare, la diversa garanzia costituita dalla cessione del medesimo credito, a meno che non sia dimostrato che detti negozi erano previsti come strumenti provvisori destinati ad anticipare gli effetti di una futura cessione di credito e che era appunto di quest'ultimo tipo la garanzia ad origine concordata fra le parti.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)