Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 17/07/1997 (Rv. 506087 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti costitutivi di prelazione - Contestualità tra debito e garanzia - Condizioni - Eventuali discrasie temporali dovute a tempi tecnici - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In caso di revocatoria fallimentare di atti costitutivi di prelazione ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 3 legge fall., per valutare la contestualità o meno fra il debito e la costituzione della garanzia non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità della richiamata disposizione se le operazioni siano state unitariamente convenute e realizzate in un contesto al di fuori di ogni sospetto (nella specie la S.C. ha considerato ininfluente il lasso di tempo di otto giorni intercorso fra l'erogazione del credito e la costituzione del pegno, una volta accertato che apertura di credito e garanzia erano state contemporaneamente convenute).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)