Sez. 1, Sentenza n. 4372 del 31/07/1982 (Rv. 422355 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - GIUDIZIO CONCERNENTE LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA VENDITA DISPOSTA DAL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO DI UN BENE ACQUISITO ALLA MASSA - CURATORE DEL FALLIMENTO ED ACQUIRENTE DEL BENE, QUALI LITISCONSORTI NECESSARI IN CAUSA - REVOCA DEL FALLIMENTO, COMUNICATA O NOTIFICATA EX ART. 300 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LA PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DEL CURATORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DEL BENE E DEI SINGOLI CREDITORI CONCORRENTI - NECESSITÀ - PROROGATIO DEI POTERI DEL CURATORE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - GIUDIZIO CONCERNENTE LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA VENDITA DISPOSTA DAL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO DI UN BENE ACQUISITO ALLA MASSA - CURATORE DEL FALLIMENTO ED ACQUIRENTE DEL BENE, QUALI LITISCONSORTI NECESSARI IN CAUSA - REVOCA DEL FALLIMENTO, COMUNICATA O NOTIFICATA EX ART. 300 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LA PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DEL CURATORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DEL BENE E DEI SINGOLI CREDITORI CONCORRENTI - NECESSITÀ - PROROGATIO DEI POTERI DEL CURATORE - ESCLUSIONE.*
Il giudizio per sentir dichiarare l'inefficacia della vendita disposta dal giudice delegato al fallimento di un bene acquisito alla massa (nella specie, perché già costituito dal fallito in patrimonio familiare anche a favore del figlio), promosso nei confronti del curatore e dell'acquirente del bene stesso, quali litisconsorti necessari, deve continuare, nel caso di revoca del fallimento (notificata o comunicata), nei confronti dell'acquirente e dei singoli creditori concorrenti, non essendo consentito ipotizzare una prorogatio dei poteri del curatore (di una procedura cessata), il quale esprimeva posizione ed interessi riferibili non al fallito, ma alla massa dei creditori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)