Sez. 1, Sentenza n. 3360 del 05/06/1984 (Rv. 435381 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL FALLIMENTO - CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'APPELLO AL PROCURATORE COSTITUITO DEL FALLIMENTO - VALIDITÀ - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MOMENTO DETERMINANTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL FALLIMENTO - CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'APPELLO AL PROCURATORE COSTITUITO DEL FALLIMENTO - VALIDITÀ - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale, implicando la cessazione dalla carica del curatore medesimo ed il conseguente venir meno della sua capacità processuale, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 cod. proc. civ.. pertanto, quando il fallimento si sia costituito in primo grado per mezzo di procuratore, il verificarsi di detto evento, dopo la sentenza del primo giudice, non osta a che il processo d'appello venga validamente instaurato con atto notificato a quel procuratore e prosegua ritualmente nei confronti del fallimento, fino al momento in cui, secondo le Disposizioni del citato art. 300 cod. proc. civ., l'evento medesimo non sia certificato dall'ufficiale giudiziario, ovvero dichiarato o notificato dal procuratore (il quale resta a tal fine legittimato anche quando il fallimento rimanga contumace in Sede di gravame), tenendo conto che solo nel suddetto momento si determina l'interruzione del processo e l'inizio del decorso del termine per la sua riassunzione o prosecuzione. (V 1229/84, mass n 433372; (V 1228/84, mass n 433371; (V 4981/83, mass n 429856; (V 4372/82, mass n 422355; (V 2801/66, mass n 325337).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)