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Sez. 2, Sentenza n. 3351 del 02/12/1983 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163661 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163661-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Non è censurabile in Cassazione il mancato accoglimento della richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento da parte del giudice di appello, la cui Determinazione sulla relativa istanza concerne il potere di valutazione delle risultanze processuali. (Conf mass n 156341 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)